ELENCO DEI DOCUMENTI E DEGLI ELEMENTI DA FORNIRE AL NOTAIO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI DIVISIONE
a) fotocopia della carta d'identità di tutti i comproprietari
b) fotocopia del tesserino del codice fiscale di tutti i comproprietari
c) certificato in carta libera di stato civile (per chi è celibe, nubile, libero di stato)
d) estratto per sunto dell'atto di matrimonio in carta libera (per chi è coniugato)
e) copia autentica dell'atto di acquisto (per gli acquisti ereditari dovrà essere fornita la dichiarazione di successione, la quietanza di pagamento delle imposte relative alla successione, copia autentica dell'atto di pubblicazione di eventuali testamenti e il certificato di morte della persona dalla quale si è ereditato, eventuale copia autentica dell'atto di acquisto effettuato dal defunto)
f) fotocopie della licenza/concessione edilizia e del certificato di abitabilità/agibilità relativi alla costruzione del fabbricato oggetto della vendita (questa indicazione non è indispensabile se la licenza e il certificato di abitabilità sono stati già citati nell'atto di acquisto ovvero se il fabbricato è stato edificato anteriormente al 1° settembre 1967 e successivamente alla stipula dell'atto di acquisto o al 1° settembre 1967 non sono state fatte opere per le quali necessitava una licenza/concessione/autorizzazione comunale)
g) fotocopie anche delle licenza/concessione edilizia e del certificato di abitabilità/agibilità relativi ad opere eventualmente eseguite sul fabbricato oggetto della vendita successivamente alla sua costruzione
h) nel caso in cui sia stata presentata una domanda di condono occorre produrre copia autentica della medesima e gli originali bollettini di pagamento della relativa oblazione ed eventualmente degli oneri di urbanizzazione e la concessione edilizia in sanatoria
i) nel caso di vendita di immobile soggetto a condono per il quale è stata richiesta la riduzione dell'oblazione prima del decorso di dieci anni occorre, ai fini della validità del trasferimento corrispondere al comune in cui è ubicato il fabbricato la differenza dell'oblazione ed allegare all'atto la quietanza del relativo pagamento (si tratta della riduzione dell'oblazione prevista dalla legge sul condono edilizio del 1994 per le opere abusive eseguite sulla prima casa)
j) per le divisioni di terreni occorre richiedere il certificato di destinazione urbanistica degli stessi al comune nel quale sono ubicati i terreni stessi (questo documento non è indispensabile in caso di trasferimento di terreni pertinenziali a fabbricati già denunciati al N.C.E.U. - giardini, cortili, orti, eccetera - qualora i terreni pertinenziali abbiano superficie inferiore a 5.000 metri quadrati)
k) ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 chi vende un immobile posto in zone percorse da incendi dolosi nei quindici anni antecedenti alla stipulazione dell'atto deve dichiarare tale circostanza ai fini della validità dell'atto
l) eventuali planimetrie, schede catastali, frazionamenti catastali relativi agli immobili oggetto della divisione
m) eventuale contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile oggetto della divisione:
n) i comproprietari devono specificare se il reddito fondiario dei fabbricati venduti è stato incluso nella dichiarazione dei redditi per la quale alla data del rogito è scaduto il termine di presentazione, ovvero precisare il motivo per il quale il reddito non è stato incluso nell'ultima dichiarazione
- o) indicazione dei cespiti immobiliari che vengono assegnati in proprietà esclusiva a ciascun comproprietario.
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Per eventuali chiarimenti il cliente potrà telefonare al numero 0322-248787 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o dalle ore 14.30 alle 19.00 e al sabato dalle 8.30 alle 12.30
Prima della stipula del contratto sarebbe comunque opportuno fissare un appuntamento per l'esame della pratica con il notaio o un suo collaboratore.