INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE FUNZIONI DEL NOTAIO E SUGLI ATTI CONCLUSI CON LA SUA ASSISTENZA.
ATTIVITA' DEL NOTAIO, CONTROLLI PRELIMINARI E REGOLARITA' URBANISTICA.
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge Notarile "I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati o gli estratti."
L'atto pubblico trova definizione nell'articolo 2699 del codice civile che dispone "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato."
L'efficacia dell'atto pubblico trova definizione nell'articolo 2700 codice civile che dispone "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti."
L'atto pubblico è, quindi, un atto dello Stato, come si desume dall'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA". Il notaio provvede alla sua redazione, conformando la volontà delle parti alle norme inderogabili di legge, alla sua lettura e alla sua sottoscrizione unitamente alle parti e ai testimoni (se presenti).
Successivamente il notaio provvede agli adempimenti fiscali e di eventuale trascrizione e iscrizione nei Pubblici Registri e alla conservazione dell'atto presso il suo studio per tutto il periodo in cui è in esercizio nel distretto notarile di appartenenza.
Successivamente al trasferimento, al pensionamento o al decesso del notaio, gli atti rogati dal medesimo verranno depositati e conservati dall'Archivio Notarile distrettuale e successivamente dall'Archivio di Stato.
Essendo Pubblico Ufficiale e, quindi, soggetto al quale è affidata una pubblica funzione, il notaio è obbligato a ricevere gli atti che le parti intendono concludere con il suo ministero purchè conformi alla Legge.
Poichè al notaio vengono affidate funzioni di rilevante importanza economica e sociale, tutti i notai vengono sottoposti periodicamente a controlli da parte di un funzionario del Ministero di Grazia e Giustizia (Conservatore dell'Archivio Notarile distrettuale) e dal Consiglio Notarile di appartenenza.
Specificamente, il notaio è soggetto ad ispezione biennale degli atti ricevuti dallo stesso e al controllo della regolare gestione del "conto dedicato" sul quale vengono depositate le somme necessarie al pagamento delle imposte relative agli atti stipulati e, in alcuni casi, i corrispettivi previsti per i trasferimenti immobiliari o somme necessarie a costituire specifiche garanzie.
Primo dovere del notaio è, quindi, quello di accertarsi dell'identità personale dei soggetti che intervengono in un atto ricevuto dal notaio medesimo ed indagare la loro effettiva volontà.
Al notaio oltre all'incarico di ricevere gli atti competono altri obblighi di carattere professionale e fiscale, sinteticamente consistenti:
a) nell'obbligo di curare la trascrizione degli atti che hanno per oggetto beni immobili, ai sensi dell'articolo 2671 c.c.;
b) nell'obbligo di iscrivere nei Registri delle proprietà immobiliari le ipoteche concesse a garanzie di mutui (prevalentemente mutui concessi per l'acquisto e/o la costruzione di fabbricati) come si desume dall'art. 2821 C.C.;
c) nell'obbligo di iscrivere nei Registri delle Imprese atti costitutivi e/o modificativi di società, atti di cessione di quote e atti di cessione e/o affitto azienda;
d) provvedere alla registrazione degli atti e al pagamento delle imposte di registro, trascrizione e catasto relative, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 26 aprile 1986 n..131, lettera b), conseguentemente il notaio ha diritto di chiedere che le parti depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, potendo, in caso contrario, ricusare il suo ministero (articolo 28, legge 16 febbraio 1913 n.89);
e) nell'obbligo di eseguire le visure ipotecarie e catastali;
f) nell'obbligo di effettuare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Il cliente ha diritto:
- di verificare che il professionista incaricato sia un soggetto effettivamente abilitato all'esercizio delle funzioni notarili consultando il sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it), il sito del Consiglio Notarile distrettuale (per il notaio Enrico Majoni www.consiglioverbania.it) o richiedendo l'esibizione del tesserino rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- di ottenere prima della stipula dell'atto notarile un preventivo scritto con specificati analiticamente gli importi delle imposte, dei diritti, degli onorari e dell'I.V.A. sugli onorari;
- di consultarsi prima della conclusione dell'atto con il notaio per esaminare direttamente le problematiche individuali connesse alla pratica affidata al notaio medesimo.
Il notaio è responsabile professionalmente nei confronti dei clienti per eventuali danni causati agli stessi per negligenza, imperizia ed errore grave imputabili al notaio rogante. Tutti i notai italiani sono all'uopo assicurati con una polizza collettiva con facoltà per ogni singolo notaio di aumentare la copertura assicurativa.
In relazione alle pratiche affidate al notaio che hanno per oggetto il trasferimento di fabbricati, l'acquirente deve essere, quindi, consapevole che il notaio effettua un controllo preliminare sulla legittimazione del venditore a disporre del bene immobile.
Si tratta di un controllo ipotecario e catastale, mentre non viene effettuato dal notaio un controllo sostanziale circa la conformità dei fabbricati alle concessioni e/o licenze edilizie rilasciate per la loro costruzione, in quanto si tratta di una verifica estranea alle competenze professionali del notaio stesso.
In conseguenza di quanto sopra esposto, può essere opportuno per la parte acquirente chiedere, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il rogito, a un tecnico di fiducia (geometra, architetto, ingegnere o perito edile) di effettuare un sopralluogo nel fabbricato che si intende acquistare e un successivo controllo presso i competenti uffici tecnici comunali per verificare la regolarità urbanistica del fabbricato medesimo.
L'irregolarità della costruzione determina la nullità dell'atto solo quando:
- il fabbricato è stato realizzato senza il preventivo rilascio di un provvedimento abilitativo (concessione, licenza, permesso di costruire);
- il fabbricato è stato realizzato in totale difformità dal relativo provvedimento abilitativo.
L'acquirente deve essere edotto che, ai sensi dell'articolo 134 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, qualora riscontri nelle unità immobiliari acquistate, difformità dalle norme contenute nel citato D.P.R. 380/2001, dovrà farne denuncia al Comune in cui si trova l'unità immobiliare acquistata entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno nei confronti della parte venditrice.
Per i fabbricati realizzati in virtù di un permesso di costruire rilasciato successivamente al 21 luglio 2005, il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'art.1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e, comunque, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
In caso di acquisto di edifici o di porzioni di edificio dovrà essere allegato all'atto di trasferimento l'attestato di prestazione energetica previsto dal D. LGS 19 agosto 2005 n.192 e sue successive modifiche e integrazione nonché dalla normativa regionale applicabile in ogni singola fattispecie.
In caso di acquisto di terreni, l'acquirente deve essere edotto del contenuto del comma 1 dell'art.30 D.P.R. 6 giugno 2001 che, letteralmente dispone "1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio".
In caso di trasferimento di terreni, la validità dell'atto relativo è subordinata all'allegazione al medesimo del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal competente Comune da non più di un anno anteriore a quello del trasferimento.
In caso di acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati è importante che i medesimi siano dotati dell'abitabilità o dell'agibilità o, in loro mancanza, dei requisiti per il rilascio del relativo certificato.
Il certificato di agibilità attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Per le modalità di rilascio del certificato di agibilità si rinvia al contenuto degli articoli 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001 n.380.
La mancanza del certificato di agibilità/abitabilità non costituisce un elemento di impedimento per la conclusione del contratto di trasferimento di un determinato fabbricato e/o porzione di fabbricato.
A tal proposito occorre distinguere diversi casi che si possono verificare nella pratica quotidiana dei trasferimenti immobiliari.
I casi principali sono i seguenti:
a) l'agibilità non è stata ancora richiesta dal soggetto che ha costruito e/o ristrutturato il fabbricato ,ma il fabbricato è dotato, comunque, di tutti i requisiti per essere qualificato agibile;
b) il fabbricato è di antica costruzione e non è reperibile negli archivi del Comune di appartenenza il relativo certificato di abitabilità/agibilità, ma il fabbricato medesimo è dotato di tutti i requisiti necessari, all'epoca della sua costruzione/ ristrutturazione, per essere qualificato agibile;
c) il fabbricato è in stato di degrado e necessita di un radicale intervento di ristrutturazione per poter essere utilizzato secondo la sua naturale destinazione;
d) il fabbricato è in condizione di essere utilizzato immediatamente secondo la sua naturale destinazione ma non è dotato (sia secondo la normativa vigente all'epoca della sua costruzione/ristrutturazione sia secondo la normativa in vigore all'epoca del suo trasferimento) dei requisiti necessari per essere qualificato abitabile/agibile.
Nelle ipotesi contemplate ai punti a), b) e c) non si configura nessun problema al trasferimento del fabbricato, si dovrà esclusivamente contemplare una apposita clausola contrattuale che disciplini la circostanza.
Nell'ipotesi prevista al punto d), l'eventuale atto di trasferimento sarebbe, comunque, valido ed efficace, ma l'acquirente avrebbe la possibilità di chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del venditore, avendo, quest'ultimo, trasferito un bene diverso da quello promesso in vendita.
Impianti fotovoltaici
Nell'eventualità in cui sul fabbricato venduto sia stato installato un impianto fotovoltaico, dovrà essere cura delle parti segnalarne l'esistenza e chiedere al notaio di inserire nell'atto di vendita i dati identificativi dell'impianto (che normalmente verrà trasferito unitamente alla proprietà dell'immobile) al fine di consentire all'acquirente di conseguire i vantaggi derivanti dall'esistenza dell'impianto. Si evidenzia che il notaio effettuando i controlli catastali e ipotecari non ha la possibilità di rilevare l'esistenza o meno di un impianto fotovoltaico che normalmente non viene evidenziato nelle schede catastali.
Detrazioni fiscali
Se l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio viene trasferito prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire delle relative detrazioni fiscali, il diritto della detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare.
In sintesi in caso di vendita o, più in generale, il trasferimento con atto tra vivi, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare ad usufruire alle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente (persona fisica) dell'immobile.
In assenza di specifica indicazione nell'atto di compravendita il beneficio delle detrazioni viene automaticamente trasferito all'acquirente dell'immobile.
L'acquirente che intende avvalersi delle detrazioni previste per l'acquisto dell'autorimessa pertinenziale alla sua abitazione deve farne espressa richiesta nell'atto di acquisto informando preventivamente il notaio incarico della redazione dello stesso.
La detrazione per l'acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.
La concessione dell'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:
* deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
* deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà dell'acquirente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l'obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un'abitazione;
* è necessario che l'impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori (questi ultimi non sono agevolabili).
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.
La detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o, in assenza, di un preliminare d'acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. E' necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'acquirente richiede la detrazione.
Obblighi del venditore
Il venditore è obbligato nei confronti dell'acquirente principalmente (anche ai sensi dell'art.1476 e 1477 del codice civile):
1) a consegnare l'immobile venduto all'acquirente (se si conviene la consegna differita, rispetto alla conclusione del contratto, l'acquirente potrebbe chiedere legittimamente di effettuare una parte del pagamento alla consegna);
2) a far acquistare la proprietà dell'immobile, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
3) a garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa venduta;
4) a consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.
Conseguentemente:
1) se l'immobile è ipotecato, l'ipoteca deve essere assentita di cancellazione almeno al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di vendita;
2) se l'immobile è pervenuto per successione al venditore, deve risultare la trascrizione del relativo acquisto per causa di morte ai sensi dell'art.2648 codice civile (non è sufficiente la trascrizione della sola dichiarazione di successione, perchè, ai sensi dell'articolo 5 del DLG 31/10/1990 n.347, essa non costituisce trascrizione dell'acquisto a causa di morte) quindi, se il venditore non ha accettato espressamente può, tramite il notaio rogante, fare effettuare a sue spese la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità;
3) in caso di rivendita di immobile acquistato con le agevolazioni previste in materia di acquisto della prima casa prima del decorso di cinque anni dalla sottoscrizione del relativo contratto, il venditore deve garantire l'acquirente da qualsiasi pregiudizio eventuale che l'acquirente medesimo potrebbe subire per il mancato versamento della differenza di imposta, delle sanzione e degli interessi.
Nella circostanza, si evidenzia che lo Stato ha il privilegio immobiliare (garanzia assimilabile all'ipoteca) ai sensi dell'art.2772 codice civile sull'immobile al quale il tributo si riferisce.
Quanto il venditore è una impresa di costruzioni (ditta individuale o società) e oggetto della futura vendita è un immobile da costruire o in fase di costruzione la legge prevede:
- l’obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale impone di verificare ed attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale):
- l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente, alla conclusione del contratto preliminare di vendita, una fidejussione, che garantisca il rimborso, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà, in caso di crisi dell’impresa e/o anche in caso di mancato rilascio della polizza indennitaria decennale postuma in occasione dell’atto di compravendita dell’immobile;
- l’obbligo di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa di durata decennale (cd. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.
Documenti da fornire al notaio
Per consentire al notaio una adeguata istruttoria della pratica, le parti dovrebbero, preliminarmente, fissare un colloquio con il notaio per esporre, compiutamente, la specifica situazione contrattuale e personale delle stesse.
In generale per l'istruttoria di un atto di vendita o di mutuo occorre fornire al notaio:
- fotocopia carta identità e codice fiscale di tutte le parti;
- i soggetti coniugati l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (da richiedere al Comune ove è stato celebrato il matrimonio);
- i soggetti non coniugati un certificato di stato libero;
- fotocopia del titolo di proprietà del venditore (atto di acquisto, dichiarazione di successione, testamento, decreto di trasferimento giudiziale);
- copia del contratto preliminare registrato;
- fotocopia dei mezzi di pagamento del prezzo (bonifici e/o assegni);
- fotocopie di titoli abilitativi (permessi di costruire, DIA, SCIA) per interventi edilizi eseguiti successivamente al giorno 1 settembre 1967 sugli immobili oggetto del trasferimento;
- attestato di prestazione energetica.
Per coloro che riacquistano la prima casa fotocopia degli atti di acquisto e di vendita della prima casa pre-posseduta, al fine di usufruire del credito di imposta.
Al fine di consentire al notaio di effettuare i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio, la parte acquirente dovrà fornire le opportune informazioni circa la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo.
E' frequente l'ipotesi di soggetti che per età (giovani da poco maggiorenni) e/o per professione (studenti, casalinghe, disoccupati) si trovino ad effettuare degli acquisti per corrispettivi che non trovano giustificazione nella condizione reddituale dell'acquirente. Il caso classico è quello del genitore che paga il prezzo e intesta un immobile di ingente valore al giovane figlio ancora studente.
In questi casi, per evitare accertamenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, per evasione fiscale, e controlli da parte dell'Autorità Antiriciclaggio, sarà onere dell'acquirente dichiarare che il prezzo è stato pagato da altro soggetto (identificato in atto con nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) dotato di idonea capacità contributiva. Tale ipotesi è specificamente disciplinata dall'art. 1 comma 4 bis del D.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346, norma che esclude l'applicazione di qualsiasi tassazione.
Deposito prezzo
Preliminarmente è opportuno evidenziare che nel nostro sistema giuridico l'acquisto della proprietà avviene con la conclusione del contratto di trasferimento (alla sottoscrizione del rogito) ai sensi dell'art 1376 c.c.. Tuttavia, la sicurezza dell'acquisto immobiliare è subordinata alla trascrizione del contratto di trasferimento nei registri della proprietà immobiliare.
La trascrizione viene effettuata, unitamente alla voltura catastale e alla registrazione, a cura del notaio, tramite una unica trasmissione telematica che viene effettuata, normalmente, dopo la conclusione del contratto.
Nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto e la sua trascrizione se a carico del venditore venissero iscritte ipoteche, trascritti pignoramenti, citazioni, sequestri e/o altri gravami, tali circostanze pregiudicherebbero i diritti dell'acquirente, come si desume dall'art. 2644 c.c..
Per cautelare l'acquirente dal rischio che, tra la data di sottoscrizione dell'atto e quella della sua trascrizione, il venditore subisca l'iscrizione di ipoteche, la trascrizione di pignoramenti, sequestri o altri gravami, è possibile pattuire il deposito del prezzo o di parte del prezzo dal notaio che provvederà a versare la relativa somma su un conto dedicato, ossia su un conto destinato a questo tipo di operazioni e che rimane distinto dai conti personali del notaio e non può essere aggredito da eventuali creditori del notaio trattandosi, in sostanza, di una componente patrimoniale separata destinata allo scopo previsto nel relativo rogito.
Successivamente al deposito, il notaio provvederà alla trascrizione dell'atto di trasferimento, verifica l'insussistenza di ipoteche iscritte e/o di trascrizioni pregiudizievoli a carico del venditore, nel periodo intercorso tra la sottoscrizione dell'atto e la sua trascrizione, quindi, provvederà al versamento del prezzo al venditore. Se riscontra ipoteche e/o trascrizioni pregiudizievoli:
* nell'eventualità in cui la somma depositata sia sufficiente, provvede al pagamento dei creditori del venditore versando a quest'ultimo l'eventuale residuo;
* nell'eventualità in cui la somma depositata non sia sufficiente a soddisfare i diritti dei creditori del venditore il notaio provvederà alla restituzione della somma depositata alla parte acquirente, in caso di risoluzione del contratto di vendita, o a destinarla secondo le eventuali indicazioni ricevute dalle parti.
La fattispecie è disciplinata dall'art. 1 commi da 63 a 67 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Questioni inerenti agli atti di donazione agli acquisti da soggetti che hanno a loro volta acquistato gli immobili per donazione
I soggetti che intendono concludere un contratto di donazione o un contratto di compravendita che ha per oggetto un immobile pervenuto al venditore per donazione, devono considerare che le donazioni sono atti potenzialmente soggetti a contestazione, nell'eventualità in cui si configurassero come lesivi della quota di legittima di altri parenti del donante che non hanno beneficiato della donazione (nel nostro ordinamento giuridico la donazione si configura, a grandi linee, come un anticipo dell'eredità).
Tali contestazioni possono essere, in alcuni casi, proposte anche nei confronti di coloro che hanno acquistato dal soggetto che ha ricevuto la donazione e tale circostanza può impedire o ostacolare la concessione di mutui a favore dell'acquirente.
Si riportano qui di seguito gli articoli del codice civile che disciplinano alcuni aspetti del problema.
"555. Riduzione delle donazioni.
1. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
2. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
563. Azione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione.
1. Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
2. L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
3. Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
4. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."
Si segnala, sotto il profilo puramente statistico, che solo rarissimamente si è riscontrata, eseguendo le visure nei Registri Immobiliari, la trascrizione di domande giudiziali di riduzione e/o di restituzione.
Per ovviare agli inconvenienti sopra enunciati , nella prassi, vengono adottate più di frequente due soluzioni alternative:
a) il venditore (donatario) risolve per mutuo consenso, con il donante, il contratto di donazione, quindi il donante vende l'immobile oggetto della donazione originaria che è successivamente ritornato di sua proprietà;
b) il venditore (donatario) stipula un contratto assicurativo che garantirà l'acquirente dal rischio di contestazione della donazione da parte dei soggetti lesi dalla stessa. Nel caso in cui questi soggetti riescano a far riconoscere giudizialmente il loro diritto alla legittima, l'acquirente ha sempre il diritto di liquidare in denaro i diritti di legittima lesi dalla donazione evitando che i soggetti lesi nei diritti di legittima acquisiscano la comproprietà dell'immobile.
La Compagnia Assicurativa garantisce l'acquirente impegnandosi a corrispondere ai legittimari lesi la somma necessaria a soddisfare i loro diritti, con rivalsa successivamente sul venditore donatario.
I costi della Polizza sono normalmente abbastanza contenuti, anche se hanno un incidenza minima di circa euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).
Questioni inerenti ai mutui
Per che acquista un immobile con denaro derivante da finanziamenti bancari è opportuno essere edotto di alcuni aspetti che riguardano tali tipi di operazioni.
Il soggetto finanziato è tutelato dalle norme contenute nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206).
Detraibilita' degli interessi passivi
Se l'acquirente ha contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, propria o di suoi familiari, potrà detrarre dalla Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno durante il quale ha pagato le rate del mutuo nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
Informazioni di carattere fiscale - promemoria adempimenti per chi acquista un immobile.
L'acquirente di un immobile è tenuto, normalmente, al pagamento dell'IRPEF, dell'IMU e della Tassa Rifiuti, salva la possibilità di usufruire delle esenzioni e detrazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Trattandosi di materia estranea alla competenza professionale del notaio, gli acquirenti dovranno aver cura di provvedere direttamente a tali adempimenti fiscali, eventualmente, rivolgendosi a un commercialista o a un centro di assistenza fiscale.
Imposta di registro, I.V.A. e Aliquote.
Il trasferimento di un immobile comporta a carico delle parti l'obbligo di sostenere il pagamento delle imposte relative.
Nei trasferimenti, a titolo oneroso, tra privati (persone fisiche) normalmente si applica l'imposta di registro con le seguenti aliquote:
fabbricati e terreni non agricoli - 9% (nove per cento);
terreni agricoli - 15% (quindici per cento);
imposte di trascrizione e catasto euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.
Nei trasferimenti a titolo oneroso da impresa costruttrice, a carico dell'acquirente, è prevista l'applicazione dell'I.V.A.. con le seguenti aliquote:
- fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, fabbricati in corso di costruzione - 10% (dieci per cento) da pagare al venditore e imposte di trascrizione, registro e catasto in misura fissa di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna, imposta di bollo fissa euro 230,00 (duecentotrenta virgola zero zero) da pagare al notaio al momento della conclusione dell'atto;
- fabbricati ad uso non abitativo (immobili strumentali) - 10% (dieci per cento) da pagare al venditore e imposte di trascrizione 3% (tre per cento), catasto (1%) e registro in misura fissa di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), imposta di bollo fissa euro 230,00 (duecentotrenta virgola zero zero) da pagare al notaio al momento della conclusione dell'atto;
- terreni edificabili - 22% (ventidue per cento) da pagare al venditore e imposte di trascrizione, registro e catasto in misura fissa di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna, imposta di bollo fissa euro 230,00 (duecentotrenta virgola zero zero) da pagare al notaio al momento della conclusione dell'atto.
Agevolazioni per l'acquisto della prima casa
In caso di acquisto della prima casa e relative pertinenze (Categorie catastali C/6 - box -, C/2 - cantine - e C/7 - tettoie -) da parte di un soggetto dotato dei requisiti infra elencati le aliquote applicabili sono le seguenti:
Imposta di registro 2% (due per cento);
I.V.A. 4% (quattro per cento).
Per poter usufruire delle agevolazioni prima casa l'acquirente deve essere dotato dei seguenti requisiti:
a) alternativamente
essere residente o svolgere la propria attività di lavoro nel Comune ove è ubicata l'abitazione acquistata,
obbligarsi a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto dell'abitazione nel comune ove la stessa è ubicata,
essere cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE;
b) di non essere titolare in via esclusiva, nè in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio dello stesso Comune;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui all'art.1, comma 4, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ovvero con le altre agevolazioni previste per l'acquisto di prima casa menzionate nella nota II - bis del medesimo art.1.
L'acquirente che non si trova nelle condizioni stabilite dalle lettere b) e/o c) può, comunque, usufruire delle agevolazioni prima casa se si impegna entro un anno dall'acquisto agevolato a trasferire, anche a titolo gratuito, l'abitazione acquistata con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa che non ha ancora trasferito al momento dell'acquisto per il quale chiede nuovamente l'agevolazione prima casa. Naturalmente all'impegno dichiarato in atto dovrà seguire nell'anno successivo l'effettivo trasferimento.
Base imponibile
Nei trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto fabbricati abitativi e relative pertinenze intervenuti tra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di imprese, arti e/o professioni e nei trasferimenti intervenuti a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di imprese, arti e/o professioni da parte di società/imprese non costruttrici e da società/imprese costruttrici che effettuano la vendita decorsi cinque anni dall'ultimazione del fabbricato ( in quest'ultimo caso per opzione della parte venditrice) la base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, per espressa richiesta delle parti, può essere costituita non dal prezzo della vendita, ma dal valore fiscale dell'immobile determinato moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente 115,5 (per la prima casa e sue pertinenze) o per il coefficiente 126 (per la casa e relative pertinenze acquistata senza agevolazioni).
In sintesi, a titolo esemplificativo, se il prezzo è di euro 100.000,00 e il valore fiscale dell'immobile è di euro 50.000,00, l'acquirente può chiedere di pagare le imposte sul favore fiscale di euro 50.000,00 e all'Amministrazione Finanziaria dello Stato (Agenzia delle Entrate) è preclusa la possibilità di accertamento.
Normalmente il valore fiscale degli immobili a destinazione abitativa è inferiore al valore di mercato (prezzo).
Nell'eventualità in cui il valore fiscale dovesse risultare superiore al prezzo pattuito per la vendita l'acquirente ha due alternative:
- chiedere l'applicazione dell'imposta sul prezzo effettivamente pagato per il trasferimento dell'immobile, esponendosi, tuttavia, all'eventuale accertamento dell'Agenzia delle Entrate;
- pur pagando un prezzo inferiore chiedere l'applicazione dell'imposta sul valore maggiore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente relativo, evitando così l'eventuale accertamento dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'eventualità in cui il contribuente opti per la prima soluzione potrebbe anche chiedere a un tecnico di sua fiducia la redazione di una perizia di stima che giustifichi la pattuizione di un prezzo inferiore al valore fiscale, perizia da allegare all'atto di trasferimento per giustificare la circostanza all'Agenzia delle Entrate, limitandone le possibilità di accertamento.
Decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa
Nell'eventualità in cui l'acquirente che ha richiesto l'applicazione delle agevolazioni previste in materia di prima casa (IVA al 4% - imposta di registro al 2%) non proceda al trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione oggetto di acquisto agevolato entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto di compravendita ovvero proceda alla cessione (a titolo oneroso o gratuito) della porzione immobiliare oggetto dell'acquisto agevolato, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, senza acquistare, nell'anno successivo alla cessione, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, dovrà corrispondere all'erario una penalità pari alla differenza calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del trenta per cento, oltre agli interessi di mora di cui al IV comma dell'articolo 55 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
Nell'eventualità in cui l'acquirente che ha acquisito un'abitazione chiedendo l'applicazione delle agevolazioni abbia stipulato un mutuo per pagare il prezzo pattuito per l'acquisto agevolato, la decadenza dalle agevolazioni previste per l'acquisto determinerà la decadenza dalle agevolazioni previste per l'imposta sostitutiva applicata al mutuo.
In sintesi l'acquirente mutuatario dovrà pagare la differenza di imposta (1,75% - uno virgola settantacinque per cento) sull'importo mutuato oltre alla sanzione amministrativa del 30% della differenza medesima, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Credito di imposta
L'acquirente che successivamente alla vendita di un'abitazione acquistata richiedendo le agevolazioni tributarie in materia di prima casa, proceda all'acquisto di un'altra abitazione con richiesta di agevolazioni previste in materia di acquisto di prima casa entro 1 (uno) anno dalla cessione si può avvalere delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 chiedendo che dall'imposta di registro dovuta per l'acquisto agevolato venga dedotto l'importo dell'IVA o l'imposta di registro, corrisposta in sede di acquisto della prima casa di abitazione.
Nell'eventualità in cui l'acquisto venga effettuato da un imprenditore con applicazione dell'IVA, la deduzione può avvenire esclusivamente dall'IRPEF.
Eventuali plusvalenze
Costituiscono redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/86, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la sua costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
L'eventuale mancata dichiarazione del reddito da plusvalenze immobiliari e quindi per omessa o insufficiente dichiarazione dei redditi delle persone fisiche determina l'applicazione di gravi sanzioni tributarie.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 496 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 modificato dall'art.1, comma 310, legge 27 dicembre 2006 n.296 e dall'art. 1 comma 695, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la parte venditrice può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito nella misura del 26% (ventisei per cento) sulle plusvalenze realizzate mediante la cessione di fabbricati e di terreni non edificabili acquistati da meno di cinque anni.
Tale imposta sostitutiva deve essere versata al notaio al momento della sottoscrizione dell'atto di vendita.
Amministrazione del condominio
Il trasferimento di una unità immobiliare ubicata in un edificio di tipo condominiale, deve essere comunicato all'Amministratore di Condominio, affinchè possa procedere al corretto addebito delle spese condominiali ed ai conteggi di conguaglio.
La parte venditrice, ai sensi dell'art. 63 disp.att. c.c., è solidalmente obbligata con la parte acquirente per il pagamento delle spese condominiali fino al momento in cui non avrà trasmesso copia autentica dell'atto di vendita all'amministratore del condominio.
La parte venditrice dovrebbe consegnare alla parte acquirente al momento della conclusione dell'atto definitivo di vendita una dichiarazione dell'Amministratore del condominio che attesti il regolare versamento delle spese condominiali, il cui pagamento era previsto prima della conclusione dell'atto di vendita.
Il pagamento di eventuali spese condominiali straordinarie previsto in epoca successiva alla conclusione del contratto definitivo di vendita, deve essere disciplinato dal contratto di vendita per stabilire inequivocabilmente a chi competerà l'onera dei relativi pagamenti.
Dichiarazioni relative al corrispettivo pattuito
E' importante evidenziare alle parti contraenti l'obbligo di dichiarare nell'atto notarile il corrispettivo effettivamente pattuito, in quanto una dichiarazione non veritiera può comportare conseguenze di carattere penale, civile e tributario.
Si richiamano in proposito le disposizioni contenute negli articoli 482 e 485 del codice penale.
La dichiarazione di un corrispettivo inferiore a quello effettivamente pattuito può essere pregiudizievole all'acquirente in caso di contestazioni relative al bene oggetto di trasferimento, in quanto l'autorità giudiziaria potrebbe valutare la controversia facendo riferimento al valore dichiarato in atto, in luogo di quello reale.
Ciò si rivelerebbe estremamente pregiudizievole per l'acquirente in caso di sentenza che preveda un risarcimento dei danni in suo favore o la risoluzione del contratto con l'obbligo di restituzione del prezzo dichiarato (inferiore a quello effettivamente versato).
Nel caso poi di acquisto da soggetti che versano in difficoltà economiche, la dichiarazione di un prezzo inferiore al reale potrebbe consentire ai creditori del venditore di esercitare l'azione revocatoria fallimentare e l'azione revocatoria ordinaria o l'azione di surrogazione.
Inoltre, sempre nell'ipotesi di dichiarazione di corrispettivo inferiore a quello realmente versato, si può incorrere nel pericolo di subire l'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'articolo 1448 c.c., che prevede letteralmente quanto segue: "Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Sotto il profilo fiscale l'occultazione del corrispettivo convenuto determina l'obbligo del pagamento dell'imposta dovuta sulla differenza di corrispettivo e di una sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento della differenza stessa ai sensi dell'art.72 del D.P.R. n.131/86, con privilegio a favore dello Stato; sanzione che risulta applicabile anche quando il corrispettivo risulti in misura non inferiore al "minimo valore catastale" (cfr. Cassaz. 28.10.2000 n.14250).
L'art.35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n.248, modifica la disciplina del c.d. prezzo-valore ai fini delle imposte indirette, quale contenuta nell'art 1, commi 497 e 498, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. In particolare:
- viene espressamente stabilito che "le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito";
- al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo d.p.r. n.131 del 1986.
Ai sensi dell'art 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n.248, all'atto della stipula di tutte le cessioni immobiliari, anche se assoggettate ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione "analitica" le modalità di pagamento del corrispettivo.
Per indicazione "analitica" delle modalità di pagamento devono intendersi gli estremi completi dei mezzi di pagamento (estremi degli assegni, dei bonifici, ecc.).
Con le medesime modalità ( dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale dell'agente immobiliare, nonchè il suo numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione e della CCIAA di riferimento.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'art.52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. Oltre alla sanzione amministrativa occorre poi considerare la sanzione penale ex art. 483 c.p. ( falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), che comporta la pena della reclusione fino a due anni.
Tutte le "cessioni " immobiliari, che si situano al di fuori del perimetro dell'art 1, comma 497, della legge n.266/2005 ( quindi sia le cessioni per cui non è stata esercita l'opzione c.d. prezzo-valore pur sussistendone i presupposti, sia quelle per cui difettano i presupposti oggettivi e soggettivi per la relativa applicazione), non beneficiano più della limitazione del potere di rettifica dell'ufficio in presenza di un corrispettivo o valore dichiarato in misura pari o superiore al valore catastale, e riprende pieno vigore la disciplina generale che legittima l'accertamento di maggior valore sulla base del valore in comune commercio.
Ai sensi dell'art.35, comma 23-bis, del d.l. 4 luglio 2006 n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n.248,come introdotto dalla legge di conversione, per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n.633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
SUCCESSIONI
Dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale necessaria per consentire all'Erario dello Stato di calcolare, liquidare e percepire le imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a causa di morte dei beni di un determinato soggetto defunto a favore dei suoi eredi.
La materia è disciplinata dal D.LGS. 31 ottobre 1990 n. 346.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, a cura di uno degli eredi, entro dodici mesi dal decesso del defunto.
Non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parti in linea retta del defunto, l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La presentazione della dichiarazione di successione è un adempimento indispensabile per disporre giuridicamente dei beni compresi nell'eredità.
Come si desume dall'art. 48 del D.Lgs. 346/90, ad esempio, il notaio non può ricevere un atto avente ad oggetto un immobile pervenuto per successione al venditore se non viene dimostrata la registrazione della dichiarazione di successione; la banca o l'ufficio postale non potranno immettere l'erede nella disponibilità dei risparmi ereditari in denaro e/o titoli se lo stesso non presenta una copia della dichiarazione di successione registrata.
La dichiarazione di successione viene registrata tramite un invio telematico effettuato da un professionista abilitato (notaio, commercialista, avvocato, geometra) su incarico degli eredi.
Con la presentazione della dichiarazione di successione in via telematica normalmente viene eseguita anche la voltura catastale relativa agli immobili compresi nell'asse ereditario.
Disposizioni di ultima volontà - testamenti
Uno dei settori giuridici nei quali tradizionalmente il notaio è coinvolto è quello delle successioni.
L'eredità si devolve per legge o per testamento.
Qualora un soggetto intenda disporre delle proprie sostanze in modo da prevedere una devoluzione diversa del proprio patrimonio rispetto a quella prevista dalle norme sulla successione legittima deve fare testamento.
Il testamento non può pregiudicare, comunque, i diritti dei legittimari, ossia di quei soggetti che hanno diritto alla devoluzione del patrimonio del defunto anche contro la sua volontà. Questi soggetti sono il coniuge, i figli o, in caso di rinuncia o premorienza dei figli i discendenti (nipoti, pronipoti) e, in caso di assenza di figli gli ascendenti (genitori/nonni).
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di queste.
Nel testamento possono essere contenute anche disposizioni di carattere non patrimoniale (riconoscimento del figlio - art. 254 c.c. - designazione del tutore - art. 348 c.c. - designazione del curatore speciale - art. 356 c.c. - confessione - art. 2735 c.c. -, disposizioni relative al trattamento della salma del defunto - cremazione, tumulazione).
Nel nostro ordinamento esistono tre forme di testamento.
Il testamento pubblico, ossia il testamento per atto notarile con il quale il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara al notaio le proprie volontà e, il notaio riporta per iscritto tali volontà.
Il testamento segreto che consiste in uno scritto destinato ad essere conosciuto da soggetti diversi dal testatore solo alla morte di quest'ultimo e che viene consegnato al notaio con le formalità previste dagli art. 604 e 605 c.c..
Il testamento olografo, ossia il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
In questo contesto verrà, in particolare, analizzato il testamento olografo, in quanto il testamento segreto e il testamento pubblico presuppongono un rapporto diretto con il notaio e, in quella sede, al testatore potranno essere fornite tutte le informazioni necessarie.
Si riportano qui di seguito le istruzioni per la redazione del testamento olografo.
Il testamento olografo per essere valido, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto (firmato) dal testatore di suo pugno.
Non è ammessa la sua redazione con mezzi meccanici (es. macchina da scrivere, computer ecc.), anche se la scritturazione venisse materialmente effettuata dal testatore personalmente.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui il testamento è stato redatto.
Non è necessario, ma opportuno:
a) utilizzare uno o più fogli di carta a righe, uso bollo;
b) scrivere con una penna nera o blu scuro, o comunque con penne ad inchiostro indelebile;
c) identificare con nome e cognome, data e luogo di nascita i beneficiari delle disposizioni testamentarie.
Il testamento olografo ha la stessa efficacia del testamento redatto dal notaio, ma per diventare esecutivo, successivamente alla morte del testatore, si deve chiedere ad un notaio di procedere alla sua pubblicazione.
Per la conservazione del testamento non sono previste norme particolari. Può essere conservato nell'abitazione del testatore o affidato fiduciariamente a un professionista (notaio, avvocato, commercialista, geometra).
La persona, che per qualsiasi ragione (impedimento fisico, analfabetismo), non è in grado di scrivere e/o sottoscrivere, può fare testamento solo con atto notarile (testamento pubblico).
E' opportuno non conservare il testamento in una cassetta di sicurezza bancaria, in quanto tale modalità di conservazione comporterebbe un disagio e un ritardo nell'esecuzione delle disposizioni testamentarie successivamente al decesso del suo autore.
Nel testamento non occorre elencare specificamente i beni destinati all'erede. E' possibile semplicemente stabilire che Tizio sarà erede universale e, in questo modo, saranno destinati a Tizio tutti i beni p